Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3.8 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;
b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
3.9 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall’esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.
3.10 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
3.11 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
3.12 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
3.13 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Probiviri. In caso di rigetto della domanda, l’Assemblea o il Collegio dei Probiviri, ove istituito delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
3.14 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L’ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3.15 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
estratto dello statuto vigente